Oggi vi parliamo di social e di quanto sia importante essere prudenti quando si pubblicano dei contenuti che possono incitare all’odio o ledere/offendere l’altrui reputazione.

Pubblicare su “Facebook” un post lesivo della reputazione altrui integra, infatti, il reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, comma 3 c.p, anche nell’ipotesi in cui non sia espressamente dichiarato il nome del destinatario dell’offesa. A tal proposito, una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha precisato, in materia di riferibilità del post offensivo, che: “sia possibile pervenire alla riferibilità della diffamazione su base indiziaria”.

Pertanto, occorre fare estrema attenzione poiché la giurisprudenza di legittimità è alquanto severa in ordine al trattamento sanzionatorio nei confronti di coloro che compiono atti illeciti mediante l’utilizzo improprio dei social.